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Sulla promessa o la corresponsione di denaro per la menomazione fisica della persona offesa che accetti di subire lesioni volontarie allo scopo di compiere una frode ai danni di un’impresa di assicurazione.

Con la sentenza cui si dedica questo breve commento, la Corte di legittimità è intervenuta su un caso di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) che la persona offesa accettava di subire al fine di realizzare una frode in danno all’impresa di assicurazione.

Truffa dell’imprenditore e somministrazione fraudolenta di lavoro in caso di distacco internazionale dei lavoratori.

Il Tribunale del Riesame di Forlì reputava fittizio il distacco transnazionale con cui una ditta bulgara somministrava forza lavoro in Italia. Secondo il Collegio giudicante, la realtà imprenditoriale in Bulgaria era inesistente e i lavoratori svolgevano la propria attività sul territorio nazionale.

L’indebita duplicazione delle garanzie nel concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la bancarotta fraudolenta per distrazione.

Nell’ambito di una vicenda giudiziaria in cui il Gip presso il Tribunale di Tivoli riteneva sussistenti, a carico degli indagati, gli indizi della realizzazione dei reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, veniva disposto il sequestro diretto dei beni trasferiti dalla società fallita ad altra società e il sequestro per equivalente dei beni dei richiedenti in relazione al reato di cui all’art. 11 D. Lgs. n. 74/2000. 

Sulle attività significative per la compromissione e il deterioramento di beni protetti nel reato di inquinamento ambientale.

Con la sentenza in epigrafe segnalata, la Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un’ordinanza di rigetto del Tribunale della libertà di Salerno, in una vicenda in cui si contestava all’indagato di aver cagionato una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell’ecosistema marino attraverso la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo.

L’affidamento al commercialista delegato dell’incarico di presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato da responsabilità penale per l’omessa dichiarazione.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. La novella introdotta ex D.Lgs. n. 158/2015 ha inasprito le sanzioni punendo anche l’omessa presentazione da parte del sostituto d’imposta1. Il legislatore nell’ottica di ritenere la sanzione penale una extrema ratio2 ha stabilito che “non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine”.